Il 27 settembre 2012 è entrato ufficialmente in vigore la nuova regolamentazione degli aromi, che mette in previsione la procedura comunitaria per esaminare con attenzione e poi autorizzare l’utilizzo degli aromi. Generalmente, gli aromi si presentano come composti che vengono utilizzati per dare un sapore o un odore agli alimenti e ne esistono di diversi tipi:
1- gli aromi naturali, natural-identici ed artificiali;
2- preparazioni aromatiche di piante o di origine animale;
3- aromatizzanti di trasformazione che creano l’aroma con il riscaldamento;
4- aromi di affumicatura;
Con l’introduzione del nuovo regolamento (CE) n 1334/2008 si afferma che all’interno dell’elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base saranno inserite anche le sostanza aromatizzanti e le sostanza aromatizzanti non incluse nel programma di valutazione (regolamento del 1996 n.2232). Ma non è tutto, giacché il nuovo regolamento degli aromi detta anche l’utilizzo del termine aroma naturale. In particolar modo, sembra che l’utilizzo di “aroma naturale” sia consentito solo nel caso in cui vi sono componenti aromatizzanti di origine naturale per almeno il 95%, mentre che il resto 5% può esser utilizzato per fornire all’alimento una nota più matura, fresca, acerba all’aroma (art. 16 e 29 del regolamento (CE) n. 1334/2008).
Va peraltro messo in evidenza che i consumatori di prodotti affumicati devono sapere se il sapore dell’affumicato sia ottenuto attraverso l’utilizzo di aromatizzanti di affumicatura oppure se si parla dell’ausilio di fumo fresco. Nel complesso, quindi, il consumatore deve esser sempre informato nei minimo dei particolari, altrimenti di rischia di andare contro la regolamentazione degli aromi.